Art. 6
In vigore dal 1 ott 1982
Il consorzio, per tutto il territorio nazionale, ha l'obbligo di:
1) assicurare la raccolta degli oli usati;
2) cedere gli oli usati raccolti alle imprese che effettuano la rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti;
3) cedere per altri tipi di riutilizzazione, con preferenza per quelli che consentono maggior recupero energetico, partite di olio usato, qualora la rigenerazione non sia tecnicamente possibile, ovvero economicamente conveniente;
4) assicurare l'eliminazione dell'olio usato non rigenerabile nè riutilizzabile nel rispetto delle norme contro l'inquinamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-6