Art. 11

In vigore dal 1 ott 1982
È abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto. Si osservano le norme stabilite dalle regioni o dagli enti locali sulla materia, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo