Art. 11
In vigore dal 1 ott 1982
È abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
Si osservano le norme stabilite dalle regioni o dagli enti locali sulla materia, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-11