Art. 10
In vigore dal 1 ott 1982
Per la violazione del divieto di cui al terzo comma dell' è stabilita la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda fino a cinque milioni di lire.
La violazione degli obblighi di cui all', al sesto comma dell', all' ed al primo comma dell' è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-10