Art. 5

In vigore dal 1 ott 1982
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che hanno immesso in consumo nel territorio nazionale oli lubrificanti dal 1 gennaio 1981 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute a darne comunicazione al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, indicando i quantitativi immessi. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro i successivi trenta giorni, sono convocate le imprese di cui al secondo comma dell' per la predisposizione dello statuto del consorzio. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui al secondo comma dell' che rappresentano, per ciascuna delle due categorie di partecipanti al consorzio, la maggioranza delle quote determinate in proporzione alle quantità di oli usati lavorati o di lubrificanti immessi al consumo nel corso dell'anno 1981, provvedono alla redazione dello statuto del consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario, il quale vi provvede entro trenta giorni. Lo statuto deve inoltre indicare la data della prima riunione dell'assemblea.
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Art. 5 Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati. — Testo vigente | Portale Normativo