Art. 8

In vigore dal 1 ott 1982
Chiunque ottiene, raccoglie, riutilizza o elimina oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui deve tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, l'origine e l'ubicazione degli oli ceduti o ricevuti. I dati di cui al precedente comma devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-8

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