Art. 3

In vigore dal 1 ott 1982
A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto, di cui al terzo comma dell', chiunque ottiene oli usati, compresi quelli che derivano da lubrificanti utilizzati in usi ammessi ad agevolazioni ed esenzioni fiscali, è obbligato al loro stivaggio in modo idoneo ad evitarne la contaminazione con sostanze estranee, ed al loro conferimento al consorzio di cui al successivo , secondo le modalità dal consorzio stesso indicate. Gli oli usati contenenti acqua e altre impurità in misura complessivamente superiore ad un limite massimo da fissarsi nello statuto del consorzio devono essere sottoposti, a cura del detentore, prima del conferimento, ad un trattamento idoneo a riportare il contenuto di acqua e impurità al di sotto di tale limite. Ove il detentore non vi provveda, è tenuto ad immagazzinarli separatamente, denunciandone le quantità, al momento della consegna, al consorzio il quale addebita al cedente i costi di trattamento. In deroga al primo comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare, per singole partite, le imprese ad utilizzare nei propri impianti, per la combustione, gli oli usati da esse stesse ottenuti da cicli di produzione e di impiego, salvo comunque il rispetto della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive disposizioni, in materia di inquinamento atmosferico. Le amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere per proprio conto alla riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati di loro proprietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati. — Testo vigente | Portale Normativo