Art. 1
In vigore dal 1 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 75/439 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente l'eliminazione degli oli usati;
Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
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Ai fini del presente decreto, per olio usato s'intende ogni prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-1