Art. 2
In vigore dal 1 ott 1982
La detenzione e la raccolta per la riutilizzazione nonché l'eliminazione degli oli usati sono disciplinate dal presente decreto.
Alle attività di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.
Resta, comunque, vietata ogni immissione, non disciplinata dalle norme di cui al precedente comma, di oli usati ovvero di residui risultanti dalla trasformazione degli oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni, nonché sul suolo e nel sottosuolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-2