Art. 4
In vigore dal 1 ott 1982
È costituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati, al quale è conferita la personalità giuridica.
Al consorzio partecipano in posizione paritetica tra loro due categorie di soggetti, di cui una comprende tutte le imprese che producono oli base rigenerati e l'altra tutte le imprese che immettono al consumo, anche in veste di importatori, oli lubrificanti di base e finiti. Nell'ambito della prima categoria, le quote di partecipazione sono proporzionali alle quantità di oli usati lavorate; nell'ambito della seconda, alle quantità di lubrificanti immesse al consumo.
Il consorzio non ha fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
Il consorzio ripartisce annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui all', tra le imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti di base e finiti da ciascuna di esse immessi al consumo.
Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.
Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma precedente, secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-4