Art. 9
In vigore dal 1 ott 1982
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze.
Il consorzio dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
È inoltre in facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;691#art-9