Art. 9

In vigore dal 3 giu 2011
L'approvazione CE del modello può essere revocata: a) quando gli strumenti non sono realizzati conformemente al modello approvato o alle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari che li riguardano; b) quando non sono rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di cui al precedente . c) se viene constatato che essa è stata concessa Indebitamente. L'approvazione CE del modello deve essere revocata se gli strumenti presentano nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inadatti al loro scopo. La revoca può essere disposta anche dietro segnalazione di uno Stato membro della CEE e previa consultazione dello Stato stesso. Quando l'approvazione CE del modello è stata rilasciata da un altro Stato membro e si constata l'esistenza di difetti che comportino la revoca, è sospesa la immissione in commercio o in servizio degli strumenti. Del provvedimento di sospensione viene data immediata e motivata comunicazione agli Stati membri e alla commissione della CEE. Analogamente si procede nei casi previsti dal primo comma, relativamente agli strumenti non soggetti alla verificazione prima CE, qualora il fabbricante, richiamato all'osservanza delle disposizioni prescritte, non provveda a rendere gli strumenti conformi al modello o alle prescrizioni e alle caratteristiche metrologiche per essi stabilite.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-9

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