Art. 7
In vigore dal 3 giu 2011
L'approvazione CE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.
Gli strumenti conformi al modello approvato possono essere realizzati in numero illimitato.
Per le approvazioni CE del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non può essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni CE del modello in base alle nuove prescrizioni.
Quando l'approvazione CE del modello non è prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio conformi al modello approvato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-7