Art. 11

In vigore dal 3 giu 2011
1. La verificazione prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad esso applicabili. 2. L'esecuzione della verificazione prima CE è attestata dal relativo marchio. 3. La verificazione prima CE, nei casi contemplati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed in conformità alle modalità previste, può anche non essere effettuata all'unità, e cioè non su ognuno degli strumenti presentati per la verificazione predetta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-11

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