Art. 12
In vigore dal 3 giu 2011
La verificazione prima CE degli strumenti è effettuata dagli uffici provinciali metrici, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente decreto, dall'annesso allegato II e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari emanate per le rispettive categorie di appartenenza.
Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.
Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.
Note all'articolo
- Il D.M. 18 marzo 1988, n. 132 ha disposto (con l'art. 20) che "negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto e' soppresso ogni riferimento ai "dispositivi"".
- Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto - (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) che "i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico"; - (con l'art. 1, comma 4, lettera c)) che "i riferimenti all'Ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al corrispondente ufficio dirigenziale non generale e, attualmente, alla Divisione XV della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di cui alla lettera b)"; - (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che "i riferimenti agli Uffici provinciali metrici del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati all'ufficio corrispondente della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-12