Art. 8

In vigore dal 3 giu 2011
1. Qualora in uno strumento siano impiegate tecniche nuove non previste dal provvedimento di attuazione di direttiva particolare, può essere concessa un'approvazione CE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri della CEE. 2. Essa può comportare le seguenti restrizioni: a) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione; b) obbligo di notificare i luoghi di installazione all'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o all'autorità competente in caso di installazione in altro Stato membro della CEE; c) limitazione dell'uso; d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata. 3. L'approvazione CE del modello di effetto limitato può venire concessa soltanto se: a) il provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di strumenti interessati è già entrato in vigore; b) non comporta deroga agli errori massimi tollerati fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari. 4. La validità dell'approvazione di cui ai precedenti commi è limitata ad un massimo di due anni e può essere prorogata di tre anni al massimo.

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) che "i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera c)) che "i riferimenti all'Ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al corrispondente ufficio dirigenziale non generale e, attualmente, alla Divisione XV della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di cui alla lettera b)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico. — Testo vigente | Portale Normativo