Art. 4
In vigore dal 3 giu 2011
Le modifiche o le aggiunte ad un modello approvato devono essere autorizzate con approvazione CE, complementare del modello, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato delle misurazioni o le condizioni regolamentari d'impiego degli strumenti.
L'autorizzazione è accordata dallo stesso ufficio che ha provveduto all'approvazione del modello.
In luogo dell'approvazione CE complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, è concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato è presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli presso i fabbricanti per accertare la rispondenza degli strumenti realizzati al modello approvato e alle modifiche o alle aggiunte autorizzate con l'approvazione complementare.
Note all'articolo
- Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) che "i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-4