Art. 6
In vigore dal 3 giu 2011
Quando per determinati strumenti e dei dispositivi è prevista la approvazione CE del modello ma non la verificazione prima CE, e nei casi stabiliti da provvedimenti di attuazione di direttive particolari, i fabbricanti devono apporre, sotto la loro responsabilità, su ogni strumento e dispositivo realizzati in conformità al modello approvato, il contrassegno di approvazione indicato nel relativo certificato.
Per gli strumenti e dei dispositivi soggetti all'approvazione CE del modello e alla verificazione prima CE l'apposizione del contrassegno predetto è facoltativa.
Negli strumenti per i quali è richiesta la sola verificazione prima CE il fabbricante può apporre sui medesimi sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale di cui all'allegato I, punto 3.3.
Note all'articolo
- Il D.M. 18 marzo 1988, n. 132 ha disposto (con l'art. 20) che "negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto e' soppresso ogni riferimento ai "dispositivi"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-6