Art. 5
In vigore dal 3 giu 2011
Quando l'approvazione CE del modello viene concessa per dispositivi complementari, devono essere precisati:
a) i modelli di strumenti cui i dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inseriti;
b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-5