Art. 10

In vigore dal 3 giu 2011
La revoca dell'approvazione CE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verificazione prima CE degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato. Per gli strumenti esonerati dall'obbligo della verificazione prima CE, la revoca dell'approvazione CE del modello comporta il divieto dell'ulteriore immissione in commercio e in servizio di tali strumenti. Gli strumenti già in servizio, per i quali sia intervenuta una revoca di approvazione di modello o, comunque, ne sia stata sospesa l'immissione in commercio o in servizio, continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica, previa eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato i provvedimenti di revoca o di sospensione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-10

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