Art. 14

In vigore dal 3 giu 2011
1. In sede di controllo, gli strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CE, devono possedere i requisiti fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad essi applicabili e non possono presentare errori superiori a quelli massimi tollerati ai sensi dei suddetti provvedimenti. 2. Qualora le prescrizioni di cui al comma precedente siano più restrittive di quelle fissate dalle disposizioni sugli strumenti recanti bolli nazionali, i criteri stabiliti dalle predette disposizioni possono essere applicati anche agli strumenti muniti di marchi e contrassegni CE, ove previsto da apposito decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico. 3. Quando si riscontrano errori superiori a quelli massimi tollerati predetti si applicano le eventuali sanzioni amministrative e le disposizioni fissate dalla normativa metrologica nazionale per i casi analoghi. 4. Gli strumenti ed i dispositivi esonerati dalla verificazione prima CE sono disciplinati a decorrere dalla loro entrata in servizio dalle norme nazionali relative alla vigilanza e alla verificazione periodica degli strumenti metrici.

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) che "i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo