Art. 18

In vigore dal 3 giu 2011
La verificazione prima CE comporta per ogni strumento verificato il pagamento degli stessi diritti della tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, per gli strumenti dello stesso tipo. Per gli strumenti di tipo non compreso nella tabella di cui al comma precedente e per i dispositivi i diritti di verificazione prima CE sono fissati dal provvedimento di attuazione della direttiva particolare CEE relativa alla categoria di appartenenza. Nella verificazione prima CE di strumenti e dispositivi presso il domicilio dei fabbricanti e dei loro mandatari o presso il luogo di esercizio, si applicano le stesse norme previste dalle leggi metriche vigenti per le analoghe situazioni. Quando la verificazione prima CE è delegata ad enti e istituti pubblici, i diritti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono sostituiti dalle tariffe di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo