Art. 22

In vigore dal 3 giu 2011
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico.

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) che "i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-22

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Art. 22 Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico. — Testo vigente | Portale Normativo