Art. 20
In vigore dal 3 giu 2011
Per provvedere all'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione del controllo CE, è disposto il prelievo della somma di lire 1 miliardo dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma" ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1982.
Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'articolo
- Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) che "i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-20