Art. 3

In vigore dal 3 giu 2011
1. L'approvazione CE del modello costituisce ammissione di strumenti alla verificazione prima CE e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e messa in servizio. 2. Gli strumenti appartenenti ad una categoria non soggetta all'approvazione CE del modello sono direttamente ammessi alla verificazione prima CE. 3. Non può essere ammesso all'approvazione CE del modello lo strumento per il quale sia stata già presentata domanda di approvazione CE del modello in un altro Stato membro della CEE. 4. L'approvazione CE del modello è concessa compatibilmente con le attrezzature disponibili per il controllo, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità, a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative alla categoria di appartenenza. 5. Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello, per l'eventuale deposito di uno o più prototipi, per il rilascio e la pubblicità del certificato di approvazione CE del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati all'approvazione del modello si seguono le modalità stabilite dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione di cui al comma precedente, nonché le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. L'esame del modello è effettuato dall'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'esame venga eseguito fuori dei laboratori dell'ufficio, le indennità di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto dei campioni dell'esaminatore, stabiliti secondo le misure previste dalle norme generali in vigore per la verificazione presso gli utenti da parte degli ispettori metrici, sono a carico del richiedente l'approvazione.

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) che "i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera c)) che "i riferimenti all'Ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al corrispondente ufficio dirigenziale non generale e, attualmente, alla Divisione XV della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di cui alla lettera b)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-3

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