Art. 6

In vigore dal 13 ott 1982
Con ordinanza del Ministro della sanità potranno essere concesse a uno o a più Stati membri, purchè concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale carni fresche che, in deroga alle disposizioni del precedente , non provengano da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunità almeno ventuno giorni immediatamente prima della macellazione o che vi si trovino dalla nascita se trattasi di animali di età inferiore a ventuno giorni. Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanità provvederà ad informare immediatamente la commissione della Comunità e le competenti autorità centrali degli altri Stati membri, la concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo è subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;728#art-6

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