Art. 7
In vigore dal 13 lug 1988
I veterinari di confine vietano l'inoltro a destinazione di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunità quando, a seguito del controllo sanitario, sia stato constatato che non sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti fatto salvo quanto disposto dall'.
In tal caso, ove non si oppongono motivi di carattere sanitario, le carni fresche possono essere rispedite all'origine su richiesta dello speditore o del suo mandatario.
Qualora il Paese speditore o eventualmente il Paese di transito non autorizzino la rispedizione o sia vietata l'immissione in commercio delle carni fresche per i motivi di cui al primo comma, può essere ordinata la distruzione della partita.
Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al terzo e al quarto comma dell' della legge 29 novembre 1971, n. 1073.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;728#art-7