Art. 5
In vigore dal 13 ott 1982
Fatte salve le disposizioni sanitarie di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, l'importazione di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea è consentita alle condizioni che dette carni rispondano alle stesse garanzie zoosanitarie previste per la spedizione delle medesime dall'Italia verso gli Stati membri.
Nei confronti dei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea si applica il disposto dell'art. 25, primo comma, della legge 29 novembre 1971, n. 1073, per quanto concerne il rispetto delle garanzie zoosanitarie previste nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;728#art-5