Art. 3
In vigore dal 13 ott 1982
Le carni fresche di solipedi domestici o di animali domestici delle specie ovina e caprina, spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della CEE, oltre a rispondere alle condizioni indicate nel precedente , devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunità economica europea almeno ventuno giorni immediatamente precedenti la macellazione o trovarsi sin dalla nascita, nel caso di animali di età inferiore a ventuno giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;728#art-3