Art. 4

In vigore dal 13 lug 1988
Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono alle disposizioni degli , non possono essere munite di bollo sanitario comunitario, di cui al punto 40, capitolo IX, dell'allegato I, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le carni fresche, ancorchè ottenute da animali che non rispondono alle disposizioni degli , possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, purchè: a) tali animali siano stati macellati in macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, ai sensi dell' della predetta legge n. 1073 del 1971; b) al bollo di cui all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale previsto nell'allegato al presente decreto; c) le carni così ottenute non siano destinate alla spedizione negli Stati membri della CEE come carni fresche. Per la definizione e l'utilizzazione degli strumenti per la bollatura si applicano le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073. Le carni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni fresche destinate come tali alla spedizione negli altri Stati membri della CEE.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;728#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. — Testo vigente | Portale Normativo