Art. 8
In vigore dal 13 ott 1982
Agli speditori di carni fresche per le quali sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente è accordato il diritto, ove non si oppongano motivi di carattere sanitario e prima del respingimento o della distruzione delle carni stesse, di ottenere il parere di un esperto veterinario comunitario, nel rispetto delle procedure e con le modalità di cui agli articoli 16 e 18 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;728#art-8