Art. 11

In vigore dal 13 ott 1982
Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 4 milioni. Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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