Art. 9
In vigore dal 13 ott 1982
Su iniziativa del Ministero della sanità, le competenti autorità italiane provvedono a proporre alla commissione della Comunità i nomi di almeno due esperti veterinari italiani di provata competenza, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito, affinché la commissione li inserisca nell'apposito elenco di esperti incaricati di effettuare le perizie di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;728#art-9