Art. 10
In vigore dal 13 ott 1982
Per quanto riguarda l'insorgenza nel territorio italiano nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali nonché i divieti e le limitazioni da adottare qualora vi sia pericolo di propagazione di malattie degli animali in seguito alla introduzione di carni fresche provenienti da uno Stato membro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;728#art-10