Art. 1

In vigore dal 13 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Vista la direttiva n. 72/461 del 12 dicembre 1972, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: . Ai sensi del presente decreto s'intende per: a) carni fresche: le carni di cui alle definizioni dell' della legge 29 novembre 1971, n. 1073; b) veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro; d) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.
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Art. 1 Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. — Testo vigente | Portale Normativo