Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 15
Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.
In vigore dal 11 giu 1982
Le UU.SS.LL. assicurano le sedi di servizio dotate di idonei
locali, con disponibilità di servizi igienici, per la sosta e il riposo dei medici e di opportuni collegamenti telefonici.
Inoltre:
predispongono i turni e l'assegnazione delle sedi di guardia in collaborazione con il comitato ex , nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra;
assicurano la sostituzione dei medici impossibilitati ad
effettuare il turno di servizio loro assegnato;
deferiscono alle commissioni ex - sentiti i comitati ex - i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risultasse corretto;
segnalano al comitato regionale ex le variazioni che si
verifichino riguardo al personale medico incaricato del servizio;
promuovono iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa
le finalità ed i compiti dei servizi oggetto del presente accordo e adottano misure atte ad evitare una utilizzazione non corretta dei servizi medesimi;
forniscono medicinali e materiali di pronto soccorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-15