Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 12

Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al compenso

In vigore dal 11 giu 1982
Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: 1) malattia o infortunio, che comporti assenza dal servizio fino alla concorrenza, nell'arco di un anno, di un numero di ore pari alla metà delle ore annue di servizio da espletare secondo la lettera di incarico; 2) gravidanza o puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti; 3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; 4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni; 5) partecipazione ad esami e concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni; 6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-12

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Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al compenso (Art. 12 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.) — Testo vigente | Portale Normativo