Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 12
Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al compenso
In vigore dal 11 giu 1982
Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per
assenze giustificate dovute a:
1) malattia o infortunio, che comporti assenza dal servizio fino alla concorrenza, nell'arco di un anno, di un numero di ore pari alla metà delle ore annue di servizio da espletare secondo la lettera di incarico;
2) gravidanza o puerperio, per tutto il periodo di astensione
obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per
tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un
massimo di sette giorni;
5) partecipazione ad esami e concorsi, fino ad un massimo di
dieci giorni;
6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-12