Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 13

Organizzazione del servizio

In vigore dal 11 giu 1982
Il servizio di guardia medica notturno e festivo si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo nonché dalle ore 20 alle ore 8 in tutti i giorni feriali. Esso è svolto in forma attiva con turni di 6 o 12 ore, salvo che oggettive esigenze collegate a gravi difficoltà organizzative dipendenti da particolari fattori demografici, logistici, ambientali, da valutarsi da parte della U.S.L. competente d'intesa con il comitato di cui all' e sentita la Federazione regionale degli ordini dei medici, rendano necessaria l'adozione di criteri organizzativi diversi. In tal caso, il servizio di guardia potrà anche essere affidato, in forma di disponibilità, ai medici residenti, utilizzando prioritariamente medici inseriti nelle graduatorie di cui all' e, in carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale, che si dichiarino disponibili, anche in deroga alle incompatibilità di cui all' nonché ai requisiti di cui all'. Tale disponibilità è remunerata con un gettone omnicomprensivo. In particolare, ai sensi del precedente comma, potranno essere risolte anche le oggettive difficoltà organizzative derivanti nella provincia autonoma di Bolzano per l'applicazione delle norme vigenti in materia di bilinguismo.
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Organizzazione del servizio (Art. 13 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.) — Testo vigente | Portale Normativo