Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 8
Comitato consultivo regionale
In vigore dal 11 giu 1982
In ciascuna regione è istituito un comitato composto da:
l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
cinque rappresentanti delle UU.SS.LL. della regione designati
dall'A.N.C.I.;
sei rappresentanti dei medici, dei quali quattro incaricati ai
sensi del presente accordo e due designati dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato consultivo di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.
I quattro rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al
loro interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della regione, con il sistema elettorale previsto dall' dell'accordo per la medicina generale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte
pubblica.
In caso di assenza od impedimento del presidente, le funzioni
relative sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.
La sede del comitato è indicata dalla regione.
Il comitato predispone le graduatorie di cui all' ed esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti di competenza della regione inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui al successivo .
Il comitato formula proposte ed esprime pareri, anche in
riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente
accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-8