Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 20

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 11 giu 1982
Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni con la federazione regionale degli ordini dei medici, l'A.N.C.I. regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente alla organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio e tirocinio pratico per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per 120 ore l'anno. Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi è corrisposto al medico un rimborso-spese forfettario omnicomprensivo di L. 6.000. La mancata non giustificata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-20

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Aggiornamento professionale obbligatorio (Art. 20 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.) — Testo vigente | Portale Normativo