Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 22

Incontri periodici tra le parti

In vigore dal 11 giu 1982
Agli incontri periodici di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i sindacati firmatari del presente accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'accordo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-22

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Incontri periodici tra le parti (Art. 22 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.) — Testo vigente | Portale Normativo