Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 22
Incontri periodici tra le parti
In vigore dal 11 giu 1982
Agli incontri periodici di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i sindacati firmatari del presente accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'accordo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-22