Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 10

Commissioni di disciplina

In vigore dal 11 giu 1982
I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza, in prima istanza della commissione locale di disciplina e, in caso di ricorso, della commissione regionale di disciplina, di cui agli dell'accordo per i medici di medicina generale. Per l'occasione le commissioni di cui al comma precedente sono integrate rispettivamente da uno e da due rappresentanti dei medici di guardia designati per elezione al loro interno con le procedure di cui al secondo comma dell' e al secondo comma dell' e nominati rispettivamente dall'ordine provinciale e dalla federazione regionale degli ordini dei medici. Uguale integrazione sarà apportata alla componente di parte pubblica a cura rispettivamente del comitato di gestione della U.S.L. e dell'A.N.C.I. regionale. Si intendono qui richiamate tutte le norme procedurali che regolano il funzionamento delle commissioni anzidette. Tuttavia, considerata l'esigenza di snellire i relativi procedimenti in rapporto alla peculiarità dell'attività che i medici sono chiamati a prestare, si stabilisce che, in deroga alle procedure anzidette, la commissione di disciplina di prima istanza deve pronunciarsi entro quindici giorni dal deferimento del medico; in caso di ricorso alla commissione regionale, questa deve decidere entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso, il quale deve essere presentato entro cinque giorni dalla notifica della decisione di prima istanza.
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Commissioni di disciplina (Art. 10 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.) — Testo vigente | Portale Normativo