Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 14
Compiti e obblighi del medico
In vigore dal 11 giu 1982
Il medico che effettui il servizio di guardia attiva deve
presentarsi all'inizio del turno di guardia presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione per gli interventi che gli saranno richiesti, fino alla fine del turno medesimo.
Il medico in disponibilità è tenuto a rimanere a disposizione
dall'inizio alla fine del turno assegnatogli.
Il medico di guardia deve effettuare prontamente tutti gli
interventi d'urgenza che gli siano richiesti entro la fine del turno cui è preposto.
Tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere in
atti, insieme con l'indicazione degli interventi effettuati, ovvero con le motivazioni del mancato intervento. Le registrazioni predette sono coperte da segreto d'ufficio.
Il medico di guardia è fornito di moduli da utilizzare per le
prescrizioni farmaceutiche, le proposte di ricovero e le eventuali certificazioni di malattia per il lavoratore. Il modulario, che è quello in uso da parte dei medici di medicina generale, recherà la dicitura "Servizio di guardia medica" e prevederà il caso che il medico, facendone apposita annotazione, rilasci eventuali prescrizioni farmaceutiche, richieste di ricovero o certificati di malattia anche qualora l'utente risulti sfornito di documento sanitario.
Le prescrizioni farmaceutiche sono limitate ai farmaci che,
nell'ambito del prontuario terapeutico, trovano indicazione in una terapia di urgenza, e al numero di confezioni necessarie per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. Non sono ammesse prescrizioni farmaceutiche o certificazioni per persone diverse da quelle per cui è stato richiesto l'intervento.
Le certificazioni di malattia per i lavoratori sono rilasciate
esclusivamente nei casi di assoluta necessità limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di tre giorni, rimettendosi al medico di fiducia ogni ulteriore decisione in merito.
Per evitare interruzioni nel servizio i medici di guardia, durante i turni di attività prefestivi e festivi, devono rimanere a disposizione fino all'arrivo dei colleghi che dovranno sostituirli nel turno di guardia susseguente.
Al medico che per tali motivi è costretto a restare in servizio
oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi, rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che saranno trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.
Previo assenso dell'interessato, il medico di guardia in forma
attiva può essere utilizzato anche per attività di coordinamento organizzativo dell'emergenza, presso apposite centrali operative.
Al medico di guardia è fatto divieto di richiedere e percepire,
per le prestazioni erogate durante i turni di guardia, compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.
L'accertata infrazione a tale divieto comporta l'immediata
decadenza dall'incarico, salva ogni altra iniziativa di competenza dell'U.S.L.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-14