Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 16
Rapporti tra medico di guardia e medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio
In vigore dal 11 giu 1982
Il sanitario di guardia è tenuto a compilare, in duplice copia, il
modulo informativo (allegato C) di cui una copia è destinata al medico di fiducia o alla struttura sanitaria in caso di ricovero e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.
La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.
Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la
sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta e/o effettuata ovvero la motivazione che ha indotto il medico di guardia a proporre il ricovero, ogni altra notizia ed osservazione che si ritenga utile segnalare.
Il medico di fiducia valuterà, secondo scienza e coscienza,
l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisiopatologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione dell'intervento di urgenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-16