Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 18
Trattamento economico
In vigore dal 11 giu 1982
A decorrere dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1983, per il servizio di guardia in forma attiva spetta al medico un compenso orario di L. 9.000 di cui L. 6.000 a titolo di compenso base e L. 3.000 a titolo di indennità per servizio di guardia medica.
Qualora il medico in guardia attiva, su richiesta dell'U.S.L., si avvalga del proprio automezzo, oltre al compenso di cui sopra, gli viene corrisposto per ogni ora di servizio la somma aggiuntiva di L. 950 per l'anno 1982 e di L. 1.050 per l'anno 1983.
Il compenso orario base di cui al primo comma è maggiorato di L. 800 dal 1 gennaio 1983.
Sul compenso base di cui al primo e terzo comma l'U.S.L. versa
trimestralmente - e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono - un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, nella misura del 15%, di cui il 13% a proprio carico e il 2% a carico del medico.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1983, per il servizio di guardia svolto in forma di disponibilità spetta al medico per un turno di 12 ore un gettone omnicomprensivo di L. 25.000 lorde.
Per il servizio effettivamente prestato, i compensi di cui al
presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Per l'anno 1981 ai sanitari addetti al servizio di guardia spettano
i compensi derivanti dagli accordi già operanti in sede locale.
Detti accordi cessano di avere efficacia giuridica ed economica il 31 dicembre 1981.
È vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano
erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-18