Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 23

In vigore dal 11 giu 1982
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1983.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-23

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Art. 23 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. — Testo vigente | Portale Normativo