Art. 1

In vigore dal 11 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate; Preso atto che in data 4 febbraio 1982 è stato stipulato un accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge n. 833/78, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, riportato nello allegato testo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1982 Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 15
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