Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 22
22 / 23Incontri periodici tra le parti
In vigore dal 11 giu 1982
Agli incontri periodici di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i sindacati firmatari del presente accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'accordo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-22