Art. 22 · Incontri periodici tra le parti
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 22

22 / 23

Incontri periodici tra le parti

In vigore dal 11 giu 1982
Agli incontri periodici di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i sindacati firmatari del presente accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'accordo medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-22