Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici
Art. 20
20 / 23Aggiornamento professionale obbligatorio
In vigore dal 11 giu 1982
Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni con la federazione regionale degli ordini dei medici, l'A.N.C.I. regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente alla organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio e tirocinio pratico per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per 120 ore l'anno.
Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi è
corrisposto al medico un rimborso-spese forfettario omnicomprensivo di L. 6.000.
La mancata non giustificata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-20