Art. 15 · Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici

Art. 15

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Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.

In vigore dal 11 giu 1982
Le UU.SS.LL. assicurano le sedi di servizio dotate di idonei locali, con disponibilità di servizi igienici, per la sosta e il riposo dei medici e di opportuni collegamenti telefonici. Inoltre: predispongono i turni e l'assegnazione delle sedi di guardia in collaborazione con il comitato ex , nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra; assicurano la sostituzione dei medici impossibilitati ad effettuare il turno di servizio loro assegnato; deferiscono alle commissioni ex - sentiti i comitati ex - i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risultasse corretto; segnalano al comitato regionale ex le variazioni che si verifichino riguardo al personale medico incaricato del servizio; promuovono iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa le finalità ed i compiti dei servizi oggetto del presente accordo e adottano misure atte ad evitare una utilizzazione non corretta dei servizi medesimi; forniscono medicinali e materiali di pronto soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-07;281#art-acn-15