Capo VIII

Art. 44

Consorzi di bonifica

In vigore dal 12 mag 1982
Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte, si provvederà in base ad intese tra le due regioni interessate, a norma dell' del presente decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione dei territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio delle precitate regioni, spettano alle medesime, le quali vi provvedono in base ad intese fra loro e possono costituire un ufficio comune. Il trasferimento di cui al combinato disposto dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
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Art. 44 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Consorzi di bonifica | Portale Normativo